Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunitā.
Art. 44
 (Disposizioni transitorie)
3. Il contributo di cui all'articolo 8, commi da 34 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilitā 2021) relative alle nascite avvenute fino al 31 dicembre 2021 č riconosciuto anche a favore degli aventi diritto a richiedere la Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della presente legge.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina degli interventi previsti dall'articolo 28 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 19 della presente legge continuano a trovare applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 5/2012 e il relativo regolamento attuativo.
6. Le consulte comunali dei giovani istituite ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2012 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza originariamente prevista.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 28 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 19 della presente legge e 11 bis della legge regionale 13/2004, come inserito dall'articolo 23 della presente legge, i regolamenti attuativi rispettivamente degli articoli 22 e 19 della legge regionale 5/2012 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3 Parole sostituite al comma 8 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022