Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Art. 4
 (Tavolo regionale per le politiche familiari)
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia per le politiche giovanili e per le pari opportunità, è istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari, di seguito denominato Tavolo regionale, a cui partecipano:
a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o sociosanitarie, o suo delegato;
c) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
d) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
e) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali, scelti da quest'ultimo anche tra coloro che non partecipano di diritto alle sedute del Consiglio;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, designati da quest'ultima tra candidati proposti dalle organizzazioni medesime in possesso di requisiti di competenza ed esperienza coerenti con le tematiche trattate dal Tavolo;
g) un rappresentante della sezione giovanile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
h) un rappresentante delle sezioni giovanili delle associazioni dei datori di lavoro, designato congiuntamente dalle cinque associazioni datoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
i) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;
j) la Consigliera o il Consigliere regionale di parità;
k) il Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, o suo delegato.
l) il Garante regionale dei diritti della persona.
2. Al Tavolo regionale possono essere invitati altri portatori di interesse in relazione alle materie trattate.
3. Il Tavolo regionale è convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente in materia e può svolgersi anche in modalità telematica. La partecipazione alle sedute avviene a titolo gratuito.
Note:
1 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.