Art. 39
(Cumulabilitā dei benefici e controlli)
1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.
2. Per i controlli relativi alla rendicontazione dei contributi concessi in attuazione della presente legge la Regione č autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con le autoritā competenti.