Art. 38
(Delega di funzioni amministrative)
1. L'esercizio di funzioni amministrative relative ai benefici attivabili ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 5, e agli interventi previsti dall'articolo 13 della presente legge può essere delegato, in tutto o in parte, ai comuni, singoli o associati, agli enti gestori dei servizi sociali e alle aziende sanitarie regionali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli interventi e i relativi soggetti delegati di cui al comma 1, nonché le modalità di trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivati e le modalità con cui l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti dagli stessi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 8/2022