Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunitą.
Art. 37
 (Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliaritą)
1. La Regione, al fine di promuovere la domiciliaritą delle persone anziane o con disabilitą in situazione di non autosufficienza, valorizza le attivitą di cura non professionale svolte dal caregiver familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e l'attivitą assistenziale svolta dagli assistenti familiari all'interno del sistema dell'offerta di interventi e servizi assistenziali.