Art. 37
(Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliaritą)
1. La Regione, al fine di promuovere la domiciliaritą delle persone anziane o con disabilitą in situazione di non autosufficienza, valorizza le attivitą di cura non professionale svolte dal caregiver familiare, come definito dall'
articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e l'attivitą assistenziale svolta dagli assistenti familiari all'interno del sistema dell'offerta di interventi e servizi assistenziali.
2.
Per le finalitą del comma 1, la Regione, in coerenza con quanto previsto in materia di presa in carico integrata dall'articolo 5 della legge regionale 6/2006, dall'articolo 4, comma 7, e dall'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006):
a) riconosce il ruolo del caregiver familiare nei percorsi assistenziali integrati e nei progetti personalizzati;
b) riconosce il ruolo degli assistenti familiari come risorse integranti del sistema di cure a lungo termine a favore delle persone non autosufficienti e con disabilitą;
c) promuove, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, percorsi di formazione che favoriscano l'acquisizione e il riconoscimento di competenze funzionali al lavoro di cura e aiuto e la capacitą di orientamento e integrazione con il sistema dei servizi.
3. Ai fini dell'attuazione, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, di servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori trova applicazione l'
articolo 51 ter della legge regionale 18/2005.