Art. 30
(Iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 29, realizza, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e anche in convenzione con altri soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere e sensibilizzare la cultura per la parità di genere e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.
2. I progetti di cui al comma 1 sono promossi e gestiti da enti pubblici, dagli enti del Terzo settore di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 117/2017, che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile e dalle organizzazioni sindacali e datoriali.
3. Con regolamento regionale sono determinati criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i progetti di cui al comma 1, i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.