Art. 3
(Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale definisce il Programma triennale di politiche integrate per la famiglia che delinea le strategie, gli obiettivi e gli interventi in attuazione delle finalitā della presente legge.
2. Il Programma triennale di cui al comma 1 č predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di politiche familiari, sulla base delle indicazioni fornite anche dalle altre Direzioni centrali interessate, ed č approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche familiari, su proposta dell'Assessore competente.
3. Il Programma ha validitā triennale ed č aggiornato annualmente. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge č approvato il primo Programma triennale di politiche integrate per la famiglia.
4. All'attuazione delle misure del Programma concorrono risorse regionali, nazionali e comunitarie, in accordo con le relative programmazioni.