Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Art. 26
 (Informagiovani)
1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, altri enti pubblici, enti del Terzo settore e da altri soggetti privati senza fine di lucro.
5. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti operanti nei settori di interesse.
6. La Regione promuove il coordinamento degli Informagiovani e la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 14/2023
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 14/2023
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 14/2023
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
5 Comma 6 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
6 Comma 6 quater aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
7 Comma 6 quinquies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
8 Comma 6 sexies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
9 Comma 6 septies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
10 Comma 6 octies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
11 Comma 6 nonies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023