Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Art. 22
 (Attiva giovani)
1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita.
4. I contributi di cui al comma 3 sono finanziati con risorse regionali o dell'Unione europea, secondo le regole che disciplinano le rispettive programmazioni.
5. Sono soggetti attuatori e beneficiari dei contributi di cui al comma 3 gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, gli enti locali, anche associati, gli enti del Terzo settore, le imprese che operano in rete. L'Avviso di cui al comma 6 specifica eventuali ulteriori tipologie di soggetti che possono partecipare alla rete.
6. I soggetti attuatori degli interventi sono individuati con Avviso emanato dalla Direzione competente in materia di istruzione e formazione, che definisce i termini e le modalità per la presentazione della domanda, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e modalità per l'attivazione e gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, i termini e modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste, l'eventuale liquidazione di anticipi e le relative garanzie fideiussorie.