Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Art. 21
 (Tirocini e attività lavorativa estiva)
1. La Regione, in applicazione dell'articolo 63, comma 3, della legge regionale 18/2005, promuove e sostiene tirocini rivolti a studenti regolarmente iscritti a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado statali e a percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. I tirocini di cui al comma 1 sono rivolti a studenti con più di quindici anni di età e attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, con una durata massima di tre mesi.
3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e degli accordi tra Stato e Regioni in materia, i servizi di orientamento regionali possono svolgere anche la funzione di soggetti promotori nei confronti di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie e nei confronti di studenti in dispersione scolastica, verificando che i piani formativi individuali e il concreto svolgimento del tirocinio siano congruenti con il percorso di istruzione e formazione e che siano adeguati al percorso di crescita e autonomia personale del tirocinante, promuovendo contesti e situazioni che siano in linea con uno stile di vita sano.
4. La Regione riconosce altresì il potenziale educativo e formativo delle esperienze lavorative che gli studenti svolgono anche all'estero durante i periodi di sospensione dei percorsi di istruzione, promossi anche attraverso l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro gestita dai Servizi pubblici regionali per il lavoro e dalla rete per la mobilità professionale EURES (EURopean Employment Services).