Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Art. 2
 (Sistema integrato delle politiche familiari)
1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Regione, nell'ambito di un'azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove:
a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale;
b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialità e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli;
c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia dei giovani, anche facilitando l'accesso alle opportunità lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita;
d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo nell'ambito del principio di sussidiarietà, quale elemento fondante della coesione sociale della comunità regionale;
e) politiche volte a sostenere le responsabilità genitoriali, a rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a valorizzare iniziative di welfare aziendale anche per promuovere l'occupazione femminile;
f) iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna;
g) lo sviluppo del sistema di offerta di attività e servizi dedicato alle famiglie e ai giovani in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo;
h) l'apprendimento intergenerazionale quale processo orizzontale volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra in una prospettiva di crescita comune e della collettività;
i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e in autonomia.
3. La Regione promuove altresì la costituzione di una "rete famiglia" aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti del Terzo settore e ai soggetti privati, con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure più virtuose, anche attraverso l'adesione alle reti nazionali e internazionali di valorizzazione delle politiche familiari.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.