Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Art. 12
 (Misure fiscali)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione riconoscendo un "fattore famiglia".