Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Art. 10
 (Promozione della previdenza complementare)
1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all’articolo 6, in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), un contributo annuo a sostegno dei versamenti effettuati nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un fondo iscritto all’Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
3. L'importo del contributo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed è subordinato alla permanenza della residenza nel territorio regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 15/2022
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 15/2022
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 8, lettera d), L. R. 15/2022
6 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 15/2022
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
8 Parole soppresse al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 73, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.