Art. 1
(Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in osservanza dei principi stabiliti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali, valorizza il ruolo della famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali fondate su relazioni di reciprocità, responsabilità, solidarietà intergenerazionale, parità di genere e contrasto a ogni forma di discriminazione, nonché sull'equa ripartizione e valorizzazione dei compiti di cura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e persegue politiche integrate volte ad accompagnare i progetti di vita delle famiglie e dei loro componenti, a incentivare la natalità, a rafforzare l'autonomia dei giovani, a contrastare le disuguaglianze socioeconomiche ed educative, nonché a ridurre le disparità tra uomo e donna, anche attraverso il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti di intervento previsti dalle politiche di settore, orientandoli al perseguimento delle finalità della presente legge.