Art. 8
(Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni)
1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunitą di sviluppo delle proprie potenzialitą, promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
2. Nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di cui al comma 1 attraverso misure di sostegno dedicate alle famiglie e al sistema dei servizi previsti dalla
legge regionale 20/2005 e dalla
legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di etą, la Giunta regionale, in attuazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilitą del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le prioritą e le linee di sviluppo e potenziamento.