Art. 40
(Spese dirette)
1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per convenzioni, collaborazioni professionali, prestazioni di servizio e azioni di comunicazione e informazione necessarie alla predisposizione e monitoraggio della programmazione e all'attuazione degli interventi di competenza regionale, nonché per l'organizzazione di iniziative convegnistiche e seminariali di studio e divulgazione delle conoscenze sui temi che formano oggetto dell'azione regionale in materia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Area Welfare di Comunità, a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale di cui alla presente legge, e in particolare quelle di cui agli articoli 6, 7, 13 e 41.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 2 e le modalità con cui assicura il finanziamento degli oneri da questo sostenuti.