2.
Per le finalitā di cui al comma 1 la Regione promuove:
a) iniziative per la diffusione della cultura e dei valori di uguaglianza tra i generi, in tutti i contesti sociali, economici, culturali e territoriali;
b) progetti per il contrasto degli stereotipi di genere al fine di favorire la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni di ciascuno, uguali opportunitā nello sviluppo delle capacitā e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline e, in particolare, in quelle matematiche, tecniche e scientifiche;
c) politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilitā al fine di favorire l'equilibrio tra attivitā lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini;
d) interventi volti a favorire il superamento del divario retributivo tra uomini e donne e a promuovere una eguale valorizzazione delle competenze ed equa remunerazione;
e) iniziative volte a promuovere l'occupazione femminile e il lavoro qualificato delle donne nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso nel mercato del lavoro, la formazione, la progressione di carriera e l'imprenditorialitā femminile;
f) iniziative di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere;
g) ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni.