Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.
Capo V
 Modifiche alle normative di settore e disposizioni finali e transitorie
Art. 57
 (Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 42/1996)
1.
L'articolo 82 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 82
 (Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 42/2004)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).>>.

Art. 60
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale 42/1996, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2, lettera f bis), del medesimo articolo, come inserita dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punto 6), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1 bis, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 30, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 -2023.
4. Per le finalità previste dall'articolo 40 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità previste dall'articolo 40 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità previste dall'articolo 40 bis, comma 3, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 a favore dell'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis organo gestore della Riserva del Lago di Cornino.
9. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera c), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera d), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera e), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 69.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera f), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 49.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera g), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 58.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per le finalità previste dall'articolo 40 ter, comma 1, lettera h), della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 76.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 8 a 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Per le finalità previste dall'articolo 40 quater, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Per le finalità previste dall'articolo 40 quinquies, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Agli oneri derivanti dal comma 19 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
21. Per le finalità previste dall'articolo 40 sexies, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Per le finalità previste dall'articolo 40 septies, comma 1, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
23. Agli oneri derivanti dal comma 22 si provvede rispettivamente mediante rimodulazione per 30.000 euro per l'anno 2023 all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e mediante storno per 60.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n.1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
24. Per le finalità previste dall'articolo 63, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. Agli oneri derivanti dal comma 24 si provvede mediante storno di pari importo a valere della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 61
 (Modifiche alla legge regionale 7/2008)
Art. 62
 (Modifiche alla legge regionale 45/1988)
1. Alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1), sono apportare le seguenti modifiche:
Art. 64
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati in particolare:

b) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
c) il comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
d) l'articolo 44 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
f) l'articolo 221 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
h) la lettera n) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
j) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
k) il comma 62 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
Art. 65
 (Disposizioni transitorie)
1. Spetta al Servizio competente in materia biodiversità la disponibilità, gestione e vigilanza dei beni immobili del patrimonio a prevalente finalità naturalistica già attribuita con il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2016, n. 032/Pres. e con il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2017, n. 112/Pres..
2. Gli accordi di programma e le convenzioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
4. L'articolo 4, comma 2 bis, lettera a), della legge regionale 42/1996, nella sua precedente formulazione, e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 316/Pres. continuano ad applicarsi alle domande presentate entro il 30 settembre 2022 e il 30 settembre 2023 relative alle attività annuali di mantenimento e miglioramento della biodiversità nei biotopi nell'ambito dei trienni 2020-2022 e 2021-2023.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 sexies, comma 2, della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 38, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 42/1996, nella sua precedente formulazione.
6. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 (Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale), continuano ad avere l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva, a titolo non oneroso, i beni immobili ricadenti, rispettivamente, nei territori del parco o della riserva.
7. Fino all'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 14, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti.
8. Fino alla conformazione o all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), rimangono in vigore le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) già delimitate e disciplinate dai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996.