Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.
Capo II
 Modifiche alle disposizioni in materia di parchi e riserve
Art. 7
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 42/1996)
1. All'articolo 9 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 17
 (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 42/1996)
1. All'articolo 22 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 19
 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 42/1996)
1.
L'articolo 23 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)
1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 39/2010, nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.>>.

Art. 30
 (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 42/1996)
1. All'articolo 33 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 35
 (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 42/1996)
1. All'articolo 39 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.
2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.>>;