<<4 bis. L'Amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):a) all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;
b) all'Ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.>>.