Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021
Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.
Art. 59
(Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 42/1996)
1.
All'articolo 84 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 il periodo <<
Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.>> è soppresso;
b)
al comma 4 il periodo <<
Entro il 30 settembre di ogni anno gli Enti gestori dei parchi naturali regionali, tenuto conto dei piani annuali e pluriennali di cui all'articolo 22, comma 4, presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.>> è soppresso.