Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.
Art. 5
 (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 42/1996 č sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Parchi comunali e intercomunali)
1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.
2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.
3. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue le procedure di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivitā edilizia e del paesaggio). Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:
a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti dalla legislazione regionale urbanistica vigente;
b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformitā con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);
c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;
d) il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;
e) il regolamento disciplinante l'esercizio delle attivitā consentite nel parco;
f) il programma finanziario, suddiviso per prioritā di intervento e per settori operativi;
g) il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal Servizio competente in materia di biodiversitā, ai sensi del comma 5;
h) i pareri richiesti dalle discipline di settore.
4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli Comuni. Le previsioni in essi contenuti devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azzonativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.
5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al Servizio competente in materia di biodiversitā, che si esprime, sentito il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante č subordinata all'esito favorevole dell'attivitā istruttoria del Servizio competente in materia di biodiversitā.
7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversitā.
9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attivitā venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.>>.