Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.
Art. 38
 (Inserimento degli articoli 40 bis, 40 ter, 40 quater, 40 quinquies, 40 sexies, 40 septies, 40 octies nella legge regionale 42/1996)
1.
Nel capo II bis della legge regionale 42/1996, come inserito dall'articolo 37, dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
Art. 40 ter
 (Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione)
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a h), presentano al Servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.
4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 40 quinquies
 (Contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.