<<1 bis. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversitā con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
1 ter. Il Servizio competente in materia di biodiversitā provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1 bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolaritā della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilitā del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.>>;