Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021
Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.
Art. 17
(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 42/1996)
alla lettera c) del comma 1 le parole <<i criteri indicati nella legge istitutiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette>>;
b)
la lettera d) del comma 1 č sostituita dalla seguente:
<<d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attivitā maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;>>;
c)
dopo la lettera d) del comma 1 č aggiunta la seguente:
<<d bis) un giovane o una giovane di etā compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio č compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo č nominato senza il componente se la designazione č espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.>>;
d)
al comma 2 le parole <<agli articoli 10 e 31>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 31>>;
e)
la lettera b) del comma 4 č sostituita dalla seguente:
<<b) all'unanimitā dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;>>;
f)
le lettere c), d) e i) del comma 4 sono abrogate;
g)
la lettera e) del comma 4 č sostituita dalla seguente:
<<e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;>>;
h)
alla lettera m) del comma 4 le parole <<commi 3 e 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 3, lettera a), e 5>>;
i)
dopo la lettera m) del comma 4 č aggiunta la seguente:
<<m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33 bis, comma 2.>>;
j)
al comma 5 le parole <<Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversitā>>;
k)
al comma 7 le parole <<ambienti naturali>> sono sostituite dalla seguente: <<biodiversitā>>.