<<3. Il Servizio competente in materia di biodiversitā, acquisite eventuali richieste dell'Organo gestore inerenti alla specifica realtā del parco o della riserva, predispone, in conformitā ai principi dell'
articolo 11 della legge 394/1991, lo schema di regolamento che č adottato dall'Organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
4. Il regolamento, adottato dall'Organo gestore ai sensi del comma 3, č trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversitā ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversitā e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.>>;