Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.
Art. 6
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)
1. All'articolo 8 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
e)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021, è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.>>;

g)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).>>.