Legge regionale 08 novembre 2021, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.
Art. 7
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2014)
1.
Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<
diversi dalle persone fisiche,>> sono inserite le seguenti: <<
che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attivitą culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attivitą, svolgono attivitą esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche,>>;
b)
dopo le parole <<
delle attivitą previste nell'oggetto sociale>> sono inserite le seguenti: <<
, a enti religiosi civilmente riconosciuti>>;
c)
dopo le parole <<
societą cooperative che per statuto>> sono inserite le seguenti: <<
, o in base all'incidenza dei costi per attivitą culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attivitą,>>.