Art. 6
(Promozione dello sviluppo degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo nel territorio degli enti di cultura cinematografica e di un sistema regionale di mediateche quali soggetti qualificati per valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, la Regione concede al Comune di Gorizia un contributo straordinario in relazione all'ingresso nella compagine dell'Associazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma di Gorizia, al fine di conseguirne il rafforzamento patrimoniale, preordinato agli investimenti dell'Associazione medesima.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Comune di Gorizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura domanda di contributo. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.