Art. 34
(Norme transitorie)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 2, comma 1, nelle more dell'approvazione della legge regionale di stabilitā 2022, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento per spese di investimento.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il beneficiario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalitā di rendicontazione del finanziamento.
3. Le disposizioni di cui alla
legge regionale 11/2013 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalitā di cui agli articoli 1 e 4, i regolamenti previsti dall'articolo 23, commi 2 e 4, della
legge regionale 16/2014, attuativi degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della medesima legge regionale, e in deroga alla previsione temporale degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, comma 3, della medesima legge regionale, disciplinano, con esclusivo riferimento al quadriennio 2022-2025, il finanziamento annuale a progetti, programmi di iniziative e attivitā quadriennali.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa.