Art. 32
(Retrocessione di beni all'Amministrazione regionale)
1. I terreni e gli immobili rientranti nelle fattispecie di cui all'
articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 2/2016, come inserito dall'articolo 28, e attribuiti all'ERPAC in sede di prima applicazione, sono retrocessi all'Amministrazione regionale che ne valuta l'attribuzione ad altri enti regionali o ai comuni nel cui territorio sono collocati.
2. L'individuazione dei beni di cui al comma 1 č effettuata con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono eventualmente indicati gli enti regionali o i comuni cui attribuire la disponibilitā degli stessi.