Legge regionale 08 novembre 2021, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.
Art. 28
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 2/2016)
al comma 1 dopo la parola <<istituzionale>> sono inserite le seguenti: <<, agli interventi sui beni mobili e immobili in disponibilitā>>;
b)
dopo il comma 3 č inserito il seguente:
<<3 bis. Sono esclusi dall'attribuzione all'Ente i terreni, a eccezione di quelli che formano oggetto di specifici progetti di recupero e valorizzazione culturale dell'Ente e gli immobili inagibili o non suscettibili di valorizzazione culturale.>>.