<<3. I servizi e le attività di cui al comma 2 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.>>;