Legge regionale 08 novembre 2021, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.
Art. 4
 (Criteri premianti e prioritą)
1. Al fine di favorire i progetti culturali che perseguono le finalitą di cui all'articolo 1, sono previsti criteri premianti e prioritą di selezione nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, che disciplinano in materia di incentivi annuali a progetti e programmi triennali, con riferimento ai trienni di finanziamento successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27 quater, comma 4, della legge regionale 16/2014, che disciplinano gli incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attivitą culturali.