Legge regionale 08 novembre 2021 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), e in armonia con i principi generali, favorisce e valorizza la produzione del gelato artigianale di qualità.

2. A tale proposito la Regione:

a) promuove e valorizza i metodi e i processi di produzione del gelato artigianale di qualità;

b) favorisce la creazione di reti tra produttori di materie prime presenti sul territorio regionale e la produzione di gelato artigianale di qualità;

c) sostiene in ogni sede la qualità della produzione artigianale di gelato sul territorio regionale;

d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e all'origine e qualità delle materie prime, e stabilisce i relativi controlli.