Legge regionale 08 novembre 2021, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.
Capo II
 Disciplina della produzione del gelato artigianale di qualità
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:
b) "gelateria artigianale di qualità": l'impresa iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;
c) "gelateria di qualità": l'impresa svolgente attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi similari), con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;
d) "gelateria agricola di qualità": l'impresa agricola, con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;
e) "controllo": il complesso di attività svolto per verificare la conformità del prodotto commercializzato ai processi e ai metodi di produzione indicati nell'articolo 3;
f) "filiera": l'insieme degli operatori che concorrono alla produzione e alla fornitura delle materie prime, prodotte e trasformate da aziende con sede nel territorio regionale;
g) "origine": la provenienza delle materie prime utilizzate nonché la sede di produzione del prodotto finito.
Art. 3
 (Tutela del gelato regionale di qualità)
2. Il gelato artigianale di qualità deve essere privo di grassi idrogenati vegetali e di additivi non naturali e, per i prodotti a base di latte, panna e altri derivati del latte, questi devono essere freschi.
5. Il gelato artigianale di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) realizzato dall'impresa agricola è prodotto con il latte di propria produzione.
6. Nell'ambito aziendale delle imprese che producono il gelato artigianale di qualità, costituito anche da pluralità di punti vendita, viene svolto l'intero ciclo di produzione del gelato, che va dalla selezione delle materie prime alla commercializzazione del gelato; essa è pertanto dotata di impianti di produzione che, per struttura e organizzazione del lavoro, le consentono di svolgere l'intero ciclo di produzione del gelato.
7. Il gelato artigianale di qualità è prodotto nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo, da imprese i cui responsabili di produzione abbiano conseguito la formazione e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 5 e che siano iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4.
8. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, disciplina le modalità di tenuta dell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 e individua la dotazione minima impiantistica e di attrezzature necessarie alla produzione del gelato artigianale di qualità, anche all'esito dei lavori del tavolo tecnico previsto dall'articolo 4, comma 4.
Art. 4
 (Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità)
1. La Direzione centrale competente in materia di artigianato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità (di seguito Elenco regionale).
2. L'Elenco regionale è suddiviso in tre sezioni in cui possono richiedere l'iscrizione, rispettivamente, nella prima le gelaterie artigianali di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nella seconda le gelaterie di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e nella terza le gelaterie agricole di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3 purché il responsabile di produzione sia in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'area di attività denominata "produzione di gelati" di cui al quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni o abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5 o, se la gelateria è attiva al momento di entrata in vigore della presente legge, abbia frequentato il corso breve di cui al medesimo articolo 5.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione competente in materia di artigianato un apposito tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e dalle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani e dalle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.