Art. 1
(Oggetto e Finalitą)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli
articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), e in armonia con i principi generali e dell’Unione europea con particolare riferimento alle norme in materia di libera circolazione delle merci tra gli Stati membri ed alla tutela dei lavoratori, favorisce e valorizza la produzione del gelato artigianale di qualitą.
2.
A tale proposito la Regione:
a) promuove e valorizza i metodi e i processi di produzione del gelato artigianale di qualitą;
b) favorisce la creazione di reti tra produttori di materie prime presenti sul territorio regionale e la produzione di gelato artigianale di qualitą;
c) sostiene in ogni sede la qualitą della produzione artigianale di gelato di qualitą sul territorio regionale;
d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualitą e stabilisce i relativi controlli.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024