Legge regionale 08 novembre 2021, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualitą in Friuli Venezia Giulia.
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto e Finalitą)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), e in armonia con i principi generali e dell’Unione europea con particolare riferimento alle norme in materia di libera circolazione delle merci tra gli Stati membri ed alla tutela dei lavoratori, favorisce e valorizza la produzione del gelato artigianale di qualitą.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024