Art. 6
(Ispezioni e controlli)
1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di altri enti, I'ERSA provvede a effettuare ispezioni e controlli a campione nelle imprese produttrici di gelato artigianale di qualitą iscritte nell'Elenco regionale, al fine di accertare che l'attivitą sia svolta e il gelato sia prodotto in conformitą alle prescrizioni della presente legge e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.
2. I titolari delle imprese produttrici di gelato artigianale di qualitą devono consentire e agevolare le ispezioni e i controlli, collaborando con il personale incaricato e garantendo il libero accesso ai locali utilizzati.
3. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale che verrą trasmesso in copia al titolare dell'impresa produttrice di gelato artigianale di qualitą e alla Direzione centrale competente in materia di artigianato, che cura la tenuta dell'Elenco regionale.