Legge regionale 08 novembre 2021, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.
Art. 4
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di artigianato un tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e delle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti delle organizzazioni degli artigiani e delle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3 Comma 2 sostituito da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
5 Comma 4 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 7/2025