1.
Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:
a)
"gelato artigianale di qualità" di cui all'articolo 1, comma 1, il prodotto ottenuto sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3:
1) dall'impresa artigiana, agricola o di ristorazione avente sede nel territorio regionale, mediante l'utilizzo di materie prime provenienti da filiera del territorio regionale, di seguito denominato "gelato regionale di qualità";
2) dall'impresa artigiana, agricola o di ristorazione avente sede nel territorio regionale, di seguito denominato "gelato di qualità";
b) "gelateria artigianale di qualità": l'impresa iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui alla
legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;
c) "gelateria di qualità": l'impresa svolgente attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi similari), con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;
d) "gelateria agricola di qualità": l'impresa agricola, con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;
e) "controllo": il complesso di attività svolto per verificare la conformità del prodotto commercializzato ai processi e ai metodi di produzione indicati nell'articolo 3;
f) "filiera": l'insieme degli operatori che concorrono alla produzione e alla fornitura delle materie prime, prodotte e trasformate da aziende con sede nel territorio regionale;
g) "origine": la provenienza delle materie prime utilizzate nonché la sede di produzione del prodotto finito.