1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), e in armonia con i principi generali, favorisce e valorizza la produzione del gelato artigianale di qualità.
2.
A tale proposito la Regione:
a) promuove e valorizza i metodi e i processi di produzione del gelato artigianale di qualità;
b) favorisce la creazione di reti tra produttori di materie prime presenti sul territorio regionale e la produzione di gelato artigianale di qualità;
c) sostiene in ogni sede la qualità della produzione artigianale di gelato sul territorio regionale;
d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e all'origine e qualità delle materie prime, e stabilisce i relativi controlli.