Legge regionale 08 novembre 2021, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto e Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), e in armonia con i principi generali e dell’Unione europea con particolare riferimento alle norme in materia di libera circolazione delle merci tra gli Stati membri ed alla tutela dei lavoratori, favorisce e valorizza la produzione del gelato artigianale di qualità.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
Capo II
 Disciplina della produzione del gelato artigianale di qualità
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 3
2. Il gelato artigianale di qualità deve essere privo di grassi idrogenati vegetali e di additivi non naturali e, per i prodotti a base di latte, panna e altri derivati del latte, questi devono essere freschi.
6. Nell'ambito aziendale delle imprese che producono il gelato artigianale di qualità, costituito anche da pluralità di punti vendita, viene svolto l'intero ciclo di produzione del gelato, che va dalla selezione delle materie prime alla commercializzazione del gelato; essa è pertanto dotata di impianti di produzione che, per struttura e organizzazione del lavoro, le consentono di svolgere l'intero ciclo di produzione del gelato.
7. Il gelato artigianale di qualità è prodotto nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo, da imprese i cui responsabili di produzione abbiano conseguito la formazione e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 5 e che siano iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4.
8. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, disciplina le modalità di tenuta dell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 e individua la dotazione minima impiantistica e di attrezzature necessarie alla produzione del gelato artigianale di qualità, anche all'esito dei lavori del tavolo tecnico previsto dall'articolo 4, comma 4.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3 Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
4 Comma 4 sostituito da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
5 Comma 5 abrogato da art. 37, comma 1, lettera e), L. R. 3/2024
Art. 4
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di artigianato un tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e delle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti delle organizzazioni degli artigiani e delle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3 Comma 2 sostituito da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
5 Comma 4 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 7/2025