Legge regionale 08 novembre 2021, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale.
Capo I
 Oggetto e finalità
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in armonia con la Costituzione e in conformità ai principi dell'Unione Europea e a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di agricoltura sociale e di sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, valorizza e promuove le attività extra agricole dirette alla crescita, all'educazione e alla formazione dei minori in ambienti produttivi agricoli, in osservanza della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). La Regione, altresì, valorizza le azioni volte a promuovere, anche nelle fasce più deboli e disagiate o a rischio di emarginazione, forme di benessere personale e relazionale e occasioni di crescita e integrazione sociale.