Legge regionale 02 novembre 2021, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure finanziarie intersettoriali.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 46 è sostituito dal seguente:
<<46. L'Amministrazione regionale, in considerazione del perdurare della crisi economica conseguente alla pandemia e consapevole delle ripercussioni negative subite dai soggetti operanti nel settore del diritto allo studio, regolarmente accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS, di cui alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), un contributo straordinario al fine di preservare la continuità dei servizi convittuali a favore degli studenti.>>;

2. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 46, della legge regionale 13/2021, come sostituito dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Con riferimento ai contributi concessi nell'anno 2020 alle Università della terza e della libera età ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle nell'ambito dell'apprendimento non formale), a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, in considerazione delle problematiche insorte nell'organizzazione delle medesime attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno accademico 2020/2021 sono ammissibili le spese fisse di gestione ordinaria e le spese correnti straordinarie sostenute dai beneficiari e connesse all'utilizzo delle sedi delle predette attività, anche in caso di mancata o parziale realizzazione delle attività stesse.
5. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 12.
9. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle risorse nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, nonché dal Piano nazionale di rilancio e resilienza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per l'attivazione di programmi specifici previsti nel Programma Operativo Regionale e cofinanziati dal FSE per il periodo 2014-2020.
10. La rendicontazione dei programmi cofinanziati con le risorse di cui al comma 9 è effettuata con le modalità previste dal Programma Operativo Regionale e dal FSE per il periodo 2014-2020.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 12.
12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella G.