Legge regionale 02 novembre 2021, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure finanziarie intersettoriali.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
3. Per le finalità previste al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo al Comune di Pradamano, a integrazione del contributo concesso con il decreto 4385/2020.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 il Comune di Pradamano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei pagamenti. Con il decreto di conferma e di concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti le modalità e le condizioni di erogazione del contributo, nonché i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
6. All'articolo 5 della legge regionale 13/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
7. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 6, è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
9. Il contributo di cui al comma 8 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
11.
Dopo il comma 62 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2021 è inserito il seguente:
<<62 bis. Il contributo di cui al comma 61 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.>>.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 13.650.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
14. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella E.