Legge regionale 02 novembre 2021, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure finanziarie intersettoriali.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1.
Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole <<di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), assentite ai Consorzi di bonifica>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 51, comma 3, assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g),>>.

2. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 1, si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive affidate ai Consorzi di sviluppo economico locale, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).
3. Per garantire un più efficace e sollecito completamento della realizzazione dell'intervento di approfondimento dei fondali del Porto di Monfalcone, in attuazione dell'articolo 4 dell'"Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 57/2018 e dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, per la gestione del Porto di Monfalcone", stipulata il 20 dicembre 2019, e della realizzazione dei dragaggi dei fondali delle aree portuali di San Giorgio di Nogaro e di Marano Lagunare, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in via straordinaria, avvalendosi del Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) e del Consorzio di bonifica pianura friulana (CBPF), istituisce un ufficio speciale per lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività:
a) autorità espropriante;
b) responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo degli interventi;
c) progettazione degli interventi;
d) approvazione delle fasi progettuali e acquisizione delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione degli interventi;
e) stazione appaltante per le fasi di individuazione dei contraenti;
f) aggiudicazione di lavori, servizi e forniture;
g) stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
h) esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nonché tenuta della contabilità;
i) collaudo dei lavori e verifica della conformità di servizi e forniture;
j) adozione dei provvedimenti di pagamento delle spese derivanti dall'attuazione degli interventi;
k) approvazione dei certificati di collaudo e dei certificati di verifica della conformità.
4. I rapporti tra la Regione e il COSEVEG e il CBPF, compresi l'entità e il trasferimento delle risorse per le spese di funzionamento dell'ufficio speciale di cui al comma 3, sono disciplinati da apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
5. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività dell'ufficio speciale indicate al comma 3 con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario straordinario scelto fiduciariamente tra soggetti in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze, coerenti con le attività da svolgere. Con il medesimo decreto è fissata, in relazione al completamento degli interventi di cui al comma 3, la durata dell'incarico del commissario straordinario.
6. Il commissario straordinario opera in attuazione delle direttive emanate dalla Giunta regionale e in raccordo con le strutture regionali competenti.
8. Il commissario straordinario trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
10. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 36, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 11 dell'articolo 42 è inserito il seguente:
<<11 bis. Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico, previsto dall'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), è sostituito dalla presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario, corredata di una stratigrafia, comprovante la compatibilità tra la profondità della terebrazione, la falda intercettata e l'uso richiesto, in relazione alle norme del Piano regionale di tutela delle acque.>>;

15. Gli importi corrisposti a titolo di deposito cauzionale o di garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 11/2015, in relazione a concessioni di derivazione d'acqua già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad adeguamento agli importi previsti dall'articolo 46, comma 5 bis, come inserito dal comma 14, lettera b).
17. Non sono idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16:
a) le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al PPR e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;
b) i siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO e nelle relative zone tampone, nonché i siti per i quali è stata presentata la candidatura per il riconoscimento UNESCO;
c) i siti Natura 2000 e le aree naturali tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
d) le aree e i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004 e i relativi ulteriori contesti, le zone di interesse archeologico e gli ulteriori contesti d'interesse archeologico, nonché le aree a rischio potenziale archeologico indicate nel PPR o negli strumenti urbanistici comunali;
e) le aree ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, o loro ulteriori contesti, o in generale ulteriori contesti, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare documentazione idonea a dimostrare la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e la disciplina d'uso previsti dal PPR;
f) le aree agricole ricomprese in zone territoriali omogenee F di "Tutela ambientale" individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali adeguati al PURG;
g) le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario;
h) le aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale.
18. Ferme restando le esclusioni di cui al comma 17, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) che la realizzazione dell'impianto non comprometta un bene paesaggistico alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità;
b) che sia dimostrata, con adeguata documentazione, la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi della Parte statutaria del PPR, della Rete ecologica regionale, della Rete dei beni culturali, della Rete della mobilità lenta di cui alla parte strategica del PPR e con i relativi ulteriori contesti;
c) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica e non interessi paesaggi rurali storici;
d) che l'impianto sia posto in aree non visibili da strade di interesse panoramico, non comprometta visuali panoramiche o coni visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali conformati al PPR o in corso di conformazione al PPR e adottati;
e) che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate;
f) che sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16, che ai sensi dell'articolo 33 delle NTA del PPR qualificano la superficie interessata quale area compromessa e degradata, in ragione della morfologia del territorio, del bacino visuale, della prossimità, delle loro dimensioni e della tipologia in un medesimo ambito di paesaggio del PPR.
19. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17 e 18 si applicano anche ai procedimenti autorizzativi di cui al Titolo I, capo IV, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora stata indetta la conferenza di servizi.
20. I finanziamenti regionali di cui all'articolo 5, comma 36, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono destinati, prioritariamente, alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra su aree dismesse o abbandonate.
21. Per le finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
23. In deroga all'articolo 14, comma 1, lettera e), e all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), i canoni demaniali relativi alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono determinati, per il biennio 2017-2018, in 14,38 euro e per il biennio 2019-2020 in 14,73 euro, per Kw di potenza nominale media.
24. Le somme versate in eccedenza rispetto al canone demaniale determinato ai sensi del comma 23, che la Regione è tenuta a restituire ai concessionari delle grandi derivazione d'acqua a uso idroelettrico, possono essere compensate con i canoni demaniali dovuti per le annualità successive al 2020 e fino a concorrenza del debito.
25. Per le finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Ronchi dei Legionari, finalizzato all'estensione dell'intervento di realizzazione dell'impianto fotovoltaico nell'Aeroporto di Trieste - Friuli Venezia Giulia, da parte della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., quale concessionaria dei terreni interessati e stazione appaltante dell'intervento, in base alla convenzione stipulata il 22 dicembre 2016 con il Comune di Ronchi dei Legionari proprietario degli stessi.
27. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 33.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a favore dell'Azienda per i servizi alla persona "La Quiete" con sede legale a Udine, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto rinvenuto nell'area di proprietà, situata nel compendio dell'ex "Caserma Reginato" nel Comune di Udine, oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana di Borgo Pracchiuso.
31. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
32. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 33.
33. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 216 del 13 settembre 2022, depositata il 21 ottobre 2022 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 43 del 26 ottobre 2022) l'illegittimità costituzionale del comma 17 del presente articolo..
2 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 216 del 13 settembre 2022, depositata il 21 ottobre 2022 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 43 del 26 ottobre 2022) l'illegittimità costituzionale del comma 18, lettere a), d) e f), del presente articolo.
3 Parole aggiunte al comma 9 da art. 5, comma 1, L. R. 11/2023
4 Parole sostituite al comma 9 da art. 5, comma 1, L. R. 11/2023