Legge regionale 02 novembre 2021, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure finanziarie intersettoriali.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dalle disposizioni contenute nelle discipline regionali di settore, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento e senza la presentazione di garanzie, degli incentivi concessi e impegnati entro l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), e ai sensi dell'articolo 3, commi da 67 a 83, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021. Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 dicembre 2021. L'erogazione è disposta entro sessanta giorni dalla richiesta del beneficiario. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e dalle discipline di settore.
2. Per la finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, gli aiuti erogati dal Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), se le imprese interessate lo richiedono, vengono concessi previa verifica dei soli requisiti soggettivi del beneficiario. A tal fine, l'importo del finanziamento e l'importo corrispondente alla rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento sono calcolati sulla base delle spese preventivate nella domanda di aiuto, subordinandone la determinazione definitiva agli esiti delle verifiche sull'ammissibilità delle spese da effettuare all'atto della rendicontazione.
4. A seguito delle verifiche effettuate all'atto della rendicontazione ai sensi del comma 3, l'importo del finanziamento e della rinuncia sono confermati o rideterminati oppure la concessione è revocata.
6. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 6/2021 come integrato dai commi 3 e 4 e per le finalità previste dall'articolo 3 comma 39 della legge regionale 15/2020, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
8. Per la finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
10. All'articolo 33 della legge regionale 6/2019, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021 , le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.>>;

11. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per azienda agricola acquisita a titolo mortis causa si intende anche parte del complesso di beni aziendali, purché costituito dai terreni sui cui sono presenti le colture danneggiate.
12. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 13/2021, tenuto conto di quanto disposto dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. All'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell'articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.>>;

14. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 della legge regionale 16/2008, anche in relazione alla modifica di cui al comma 13, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. L'Amministrazione regionale e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) rinunciano ai propri diritti di credito derivanti dalla mancata restituzione di tre rate del finanziamento straordinario concesso ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 (Attribuzione all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge "quadrifoglio"), al Consorzio agrario provinciale di Trieste, in stato di liquidazione coatta amministrativa.
16. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 15 è destinata la spesa di 15.493,71 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 32.
17. Gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 15 limitatamente alla parte dei diritti di credito vantati da ERSA gravano sul bilancio dell'Agenzia stessa.
19. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2019, come modificato dalla lettera a) del comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 della legge regionale 17/2019, anche in relazione a quanto disposto dal comma 18, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
21. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia un ulteriore contributo per la realizzazione delle opere necessarie a rispettare i vincoli previsti dall'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 e la contestuale richiesta di liquidazione del 100 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
23. Il contributo di cui al comma 21 è concesso e liquidato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente.
25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 32.
28. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2021, come sostituito dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
29. Per la realizzazione delle attività di controllo della fauna di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto di contrassegni da applicare agli ungulati oggetto di prelievo in deroga e da assegnare ai soggetti che attuano gli abbattimenti ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
30. Per le finalità di cui al comma 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
32. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella C.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al c. 6 del presente articolo le parole "dall'articolo 3, comma 39, dell' articolo 3 della legge regionale 15/2020" devono correttamente leggersi "dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 15/2020".
Note:
1 Al comma 31 del presente articolo, che sostituisce l'articolo 9 della LR. 6/2021, la rubrica dell'articolo 9 <<(Disposizioni contabili e intersettoriali)>> va correttamente intesa: <<(Sostegno alle Strategie Territoriali riferite alle aree interne della Regione e utilizzo dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027)>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. dd. 24/11/2021, n. 47.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 21/2021