Art. 10
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), č inserito il seguente:
<<2 bis. Vengono, inoltre, iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, su domanda, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C che, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, abbiano svolto funzioni inerenti alla vigilanza cooperativa presso il Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi per un periodo non inferiore a tre anni e abbiano conseguito un attestato di idoneitā negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36, ovvero, dal Ministero competente.>>.
2. Per le finalitā di cui all'
articolo 34, comma 2 bis, della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. L'Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare d'ufficio risorse straordinarie per l'anno 2021 a favore dei Comuni individuati nell'allegata Tabella N, per gli importi ivi indicati, per far fronte alle spese sostenute per l'attivazione di servizi sostitutivi di trasporto scolastico nell'ambito delle Convenzioni per il servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 1^ edizioni del 7 agosto 2020 e 25 maggio 2021.
4. Per le finalitā di cui al comma 3 č destinata la spesa di 2.247.954,20 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 5.