Legge regionale 02 novembre 2021, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure finanziarie intersettoriali.
Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
2. Per le finalitā di cui all'articolo 34, comma 2 bis, della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. L'Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare d'ufficio risorse straordinarie per l'anno 2021 a favore dei Comuni individuati nell'allegata Tabella N, per gli importi ivi indicati, per far fronte alle spese sostenute per l'attivazione di servizi sostitutivi di trasporto scolastico nell'ambito delle Convenzioni per il servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 1^ edizioni del 7 agosto 2020 e 25 maggio 2021.
4. Per le finalitā di cui al comma 3 č destinata la spesa di 2.247.954,20 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 5.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella J.