1. I contributi o i finanziamenti, in qualunque modo denominati, di cui all'
articolo 64 della legge regionale 21/2016, come sostituito con la presente legge, sono concessi nel rispetto della disciplina, in quanto applicabile, del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 20 marzo 2020 e successive modifiche.