Legge Regionale 22 ottobre 2021, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2021

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.
Art. 4
 (Sostituzione dell'articolo 64 della legge regionale 21/2016)
1.
L'articolo 64 della legge regionale 21/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 64
 (Finanziamenti a favore delle agenzie di viaggio e tour operator)
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di interventi realizzabili, le relative suddivisioni delle risorse disponibili tra gli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.>>.